Art. 17.
(Altri trasporti pericolosi).

      1. Per il trasporto di beni di valore diversi dal denaro, titoli di deposito, di credito e altri valori espressi in documenti cartacei, di natura e caratteristiche tali da non poter essere trasportati in condizioni di sicurezza attraverso i mezzi di cui sono dotati gli istituti autorizzati al trasporto valori, gli interessati possono avvalersi di mezzi di trasporto idonei, scortati a mezzo di guardie particolari giurate dipendenti da istituti autorizzati al trasporto valori o alla scorta di valori o, nei casi di cui all'articolo 6, debitamente addestrate per lo specifico servizio.